Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/08/2005 n. 189

a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 30 della legge quadro; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-octies della legge quadro

c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).»;

3) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: «13-bis. I capitolati prevedono, tra l'altro

a) le modalità ed i tempi, nella fase di sviluppo ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 8, ed i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati

b) le modalità ed i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a). 13-ter. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 9, comma 3, lettera

e), e 15, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonchè la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.»

i) all'articolo 16, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 20.»

l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 379.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impattoambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonchè consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo SIA di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato. »; 2) al comma 4, le parole: «articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6»

m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione

a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'aggiornamento del SIA può riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria. »;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche al caso di variazioni progettuali intervenute nella fase di progettazione esecutiva.»;

4) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 4-quater e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico. La Commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale. 6-ter. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.»

n) al comma 3 dell'articolo 20-nonies, le parole: «sesto mese» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo mese».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), relativa al limite del 5 per cento introdotto dall'articolo 3, comma 3, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, introdotte dal comma 1, lettera f), si applicano alle procedure di gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della medesima disposizione, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a La Maddalena, addì 17 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro delle attività produttive Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato (previsto dall'art. 1, comma 1, primo capoverso) ALLEGATO TECNICO (previsto dall'art. 2-bis, comma 1) INDICE Sezione I - PROGETTO PRELIMINARE

Art. 1 - Documenti componenti il progetto preliminare.

Art. 2 - Relazione illustrativa del progetto preliminare.

Art. 3 - Relazione tecnica.

Art. 4 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale.

Art. 5 - Elaborati grafici del progetto preliminare.

Art. 6 - Calcolo estimativo e quadro economico.

Art. 7 - Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare. Sezione II - PROGETTO DEFINITIVO

Art. 8 - Documenti componenti il progetto definitivo.

Art. 9 - Relazione generale del progetto definitivo.

Art. 10 - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo

- progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

Art. 11 - Elaborati grafici del progetto definitivo.

Art. 12 - Calcoli delle strutture e degli impianti.

Art. 13 - Piano particellare di esproprio.

Art. 14 - Interferenze.

Art. 15 - Elenco dei prezzi unitari.

Art. 16 - Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.

Art. 17 - Cronoprogramma.

Art. 18 - Schema di contratto e Capitolato speciale. Sezione III - PROGETTO ESECUTIVO

Art. 19 - Documenti componenti il progetto esecutivo.

Art. 20 - Relazione generale del progetto esecutivo.

Art. 21 - Relazioni specialistiche - progetto di monitoraggio ambientale manuale di gestione ambientale.

Art. 22 - Elaborati grafici del progetto esecutivo.

Art. 23 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.

Art. 24 - Piano di manutenzione dell'opera.

Art. 25 - Piani di sicurezza e di coordinamento.

Art. 26 - Computo metrico-estimativo definitivo. Sezione IV - VALIDAZIONE DEI PROGETTI

Art. 27 - Finalità della verifica.

Art. 28 - Verifica attraverso strutture tecniche dell'Amministrazione.

Art. 29 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'Amministrazione.

Art. 30 - Disposizioni generali.

Art. 31 - Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica.

Art. 32 - Procedure di gara.

Art. 33 - Principi generali delle verifiche ai fini della validazione.

Art. 34 - Estensione del controllo e momenti della verifica.

Art. 35 - Le modalità di validazione.

Art. 36 - La responsabilità.

Art. 37 - Le garanzie. Sezione V NORME IN MATERIA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Art. 38 - Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Sezione I PROGETTO PRELIMINARE

Art. 1 - Documenti componenti il progetto preliminare Documenti componenti il progetto preliminare.

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere «anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonchè le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per l'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali applicabi li.

 

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